Superbonus Casa 2022: Cosa si Può Fare e Come Usarlo?
Le principali novità valide per l’anno 2022 in fatto di Superbonus. Cosa è cambiato e cosa è rimasto
Le novità in merito al Superbonus valide per il 2022 riguardano essenzialmente le scadenza differenziate per le proroghe e i meccanismi antifrode, che si sono resi necessari per arginare il rischio di comportamenti illeciti.
Tutte le modifiche valide dal 1 gennaio 2022 in fatto di Superbonus, cessione del credito e sconto in fattura sono riportate nella Legge 234/2021, meglio nota come Legge di Bilancio per il 2022; il testo di legge è stata pubblicato sulla serie generale Gazzetta Ufficiale n.310 del 31/12/2021 ed è consultabile cliccando qui.
Resta invece sostanzialmente invariata, con qualche aggiustamento, l’architettura dell’incentivo che individua interventi trainanti e interventi trainati, tetti di spesa e beneficiari del Superbonus Casa al 110.
Cerchiamo di riassumere le principali novità valide per l’anno 2022 in fatto di Superbonus.
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Tutte le modifiche valide dal 1 gennaio 2022 in fatto di Superbonus, cessione del credito e sconto in fattura sono riportate nella Legge 234/2021, meglio nota come Legge di Bilancio per il 2022; il testo di legge è stata pubblicato sulla serie generale Gazzetta Ufficiale n.310 del 31/12/2021 ed è consultabile cliccando qui.
Resta invece sostanzialmente invariata, con qualche aggiustamento, l’architettura dell’incentivo che individua interventi trainanti e interventi trainati, tetti di spesa e beneficiari del Superbonus Casa al 110.
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Proroga per edifici di proprietà di cooperative e IACP
Per le cooperative che detengano la proprietà indivisa di edifici plurifamiliari la proroga del Superbonus è estesa per 2 anni, sino al 31/12/2023, a condizione che sia realizzato almeno il 60% dei lavori complessivi entro il 30/6/2023.
Stesse regole per la proroga delle abitazioni e gli edifici di proprietà di Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP).
Per le cooperative che detengano la proprietà indivisa di edifici plurifamiliari la proroga del Superbonus è estesa per 2 anni, sino al 31/12/2023, a condizione che sia realizzato almeno il 60% dei lavori complessivi entro il 30/6/2023.
Stesse regole per la proroga delle abitazioni e gli edifici di proprietà di Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP).
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Proroga per gli edifici plurifamiliari e per i condomini
La proroga del Superbonus Casa è concessa, con percentuali variabili dettagliate più avanti nel testo, per 4 anni, quindi sino al 31/12/2025, per le seguenti categorie di edifici:
La proroga del Superbonus Casa è concessa, con percentuali variabili dettagliate più avanti nel testo, per 4 anni, quindi sino al 31/12/2025, per le seguenti categorie di edifici:
- edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari, anche con unico proprietario;
- condomini;
- edifici di proprietà di onlus.
Per condomini ed edifici plurifamiliari scatta, però, una progressiva riduzione della percentuale dell’incentivo, chiamata décalage, e che prevede per il Superbonus Casa percentuali variabili negli anni.
Nello specifico, per condomini ed edifici pluriffamiliari, la detrazione varia così:
Nello specifico, per condomini ed edifici pluriffamiliari, la detrazione varia così:
- Superbonus al 110% per gli anni 2022 e 2023;
- Superbonus al 70% per l’anno 2024;
- Superbonus al 65% per l’anno 2025.
Meccanismi antifrode
Alla fine dello scorso anno il legislatore aveva emanato d’urgenza il DL 157/2021 del 11/11/2021, noto come decreto antifrodi, per contrastare comportamenti illeciti. Con la promulgazione della Legge di Bilancio per il 2022, il decreto legge antifrode viene assorbito completamente all’interno della normativa che prevede la cessione del credito con eventuale sconto in fattura sia per il Supebonus che per gli altri Bonus Casa.
Alla fine dello scorso anno il legislatore aveva emanato d’urgenza il DL 157/2021 del 11/11/2021, noto come decreto antifrodi, per contrastare comportamenti illeciti. Con la promulgazione della Legge di Bilancio per il 2022, il decreto legge antifrode viene assorbito completamente all’interno della normativa che prevede la cessione del credito con eventuale sconto in fattura sia per il Supebonus che per gli altri Bonus Casa.
I principali strumenti antifrode previsti per il Superbonus Casa, ed anche per gli altri Bonus Edilizi, sono:
- La sospensione della cessione del credito entro 5 giorni lavorativi in caso l’Agenzia delle Entrate riscontri un profilo di rischio. La sospensione opera sino ad un massimo di 30 giorni durante i quali la pratica di cessione verrà analizzata nel dettaglio. Al termine dei trenti giorni, la cessione del credito potrà essere sbloccata oppure negata.
- L’asseverazione di congruità della spesa, che consiste in una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto) che evidenzi la congruità dei costi oggetto di detrazione, dovrà essere effettuata in relazione ad un nuovo Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) in uscita entro febbraio 2022. Sino a tale data opereranno i riferimenti ai prezzari riconosciuti sino ad oggi, incluso il Prezzario DEI.
- Il visto di conformità, che consiste in una attestazione, a firma di un professionista (commercialista, CAF, ragioniere) della presenza di requisiti oggettivi e soggettivi che danno diritto alla detrazione, comporterà la conservazione della documentazione probatoria, quindi non solo delle fatture e dei bonifici, da parte dei contribuenti beneficiari della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Conferme sugli interventi con qualche eccezione
Gli interventi trainanti per il Superbonus al 110% restano invariati e sono, a scelta, uno dei seguenti:
Gli interventi trainanti per il Superbonus al 110% restano invariati e sono, a scelta, uno dei seguenti:
- isolamento termico: (coibentazione) di almeno il 25% delle superfici opache disperdenti con miglioramento di 2 classi energetiche ove possibile;
- la sostituzione del sistema di climatizzazione invernale esistente con miglioramento di 2 classi energetiche;
- la riduzione del rischio sismico.
Invariati anche gli interventi trainati, che concorrono eventualmente anche al calcolo del miglioramento delle classi energetiche, e che sono:
- la coibentazione (se non già intervento principale);
- la sostituzione del sistema di climatizzazione invernale esistente (se non già intervento principale);
- la sostituzione degli infissi;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’Ecobonus tradizionale;
- l’installazione di impianto FV connesso alla rete elettrica;
- l’installazione di sistemi di accumulo collegati all’impianto FV;
- l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;
- gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.
La Legge di Bilancio per il 2022 specifica inoltre alcuni aspetti che avevano creato problematiche applicative. Per esempio aggiunge la possibilità di usufruire del Super Ecobonus al 110% anche per gli edifici allacciati a sistemi di teleriscaldamento, prima esclusi in maniera eclatante dall’incentivo a causa di una cavillo nelle modalità di calcolo.
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Con la Legge di Bilancio definitamente approvata, è arrivata l’attesa proroga per gli edifici unifamiliari.
Scongiurata, invece, l’imposizione del tetto Isee a 25.000 euro, che avrebbe di fatto sterilizzato la possibilità di accesso al Superbonus per le villette unifamiliari e la case a schiera.
Con le nuove regole il Superbonus per gli edifici unifamiliari è prorogato sino al 31/12/2022 però a condizione che entro il 30/6/2022 siano stati eseguiti e pagati almeno il 30% dei lavori complessivi in progetto.
Sino al 31/12/2022 è inoltre possibile usufruire del meccanismo di cessione del credito oppure sconto in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale diretta.